consorzio volontario con attività
esterna fra imprenditori, associazioni non profit e… professionisti
art.
2602, c.c.
Con il contratto
di consorzio più imprenditori istituiscono una organizzazione comune per la
disciplina o per lo svolgimento di determinate fasi delle rispettive imprese.
Il contratto di
cui al precedente comma è regolato dalle norme seguenti, salve le diverse
disposizioni delle leggi speciali.
Not. Maria Cristina Rossi
11.07.2002
Un comune intende costituire
un consorzio di promozione turistica, qualificato nella delibera e nello statuto
approvato come consorzio volontario con attività esterna, ai sensi dell’art.
2602 sgg., c.c.
Al consorzio possono
essere ammesse… persone fisiche e giuridiche esercenti attività
turistico-alberghiere, agricole, agrituristiche, attività professionali, di
servizio, di credito ed economiche in genere… il Comune di… le Associazioni di
Categoria dei settori economici sopradescritti… Potranno essere consorziate… associazioni,
enti ed altri soggetti che svolgano attività promozionali, ricreative,
culturali, sportive e di volontariato, anche senza fine di lucro”.
Lo scopo del consorzio
è non solo la promozione, informazione e accoglienza turistica, ecc… ma anche la
commercializzazione turistica, gestione di agenzie di viaggio, gestione di esercizi
per la somministrazione di alimenti e/o bevande, di ostelli…
Secondo me non è
possibile costituire un Consorzio ai sensi dell’art. 2602 C.C. a cui partecipino
Associazioni di categoria e di volontariato senza fine di lucro, nonché
professionisti.
E il Comune? Se il
Comune, secondo il T.U. sulle autonomie locali , può essere imprenditore,
allora forse il Comune può parteciparvi.
Se non esistesse
nello statuto il richiamo alla disciplina degli art. 2602, sarebbe possibile pensare di costituire un “consorzio
atipico”, cui partecipassero, oltre ad imprese, anche il Comune, le Associazioni di categoria, le associazioni di
volontariato anche senza fine di lucro,
professionisti, che avesse lo scopo di cui sopra?
Se avete avuto la
pazienza di leggere fino in fondo, Vi chiedo un consiglio, un lume, due parole
contro o a favore, il conforto di una Vostra precedente esperienza.
Not.
Andrea Cimino
12.07.2002
Anche le
associazioni e, più in generale, le organizzazioni non profit possono svolgere
attività d'impresa e assumere dunque la qualifica di imprenditori, purché gli
utili siano destinati agli scopi statutari e non ripartiti tra gli associati.
Non mi sembra
pertanto che tali enti non possano partecipare alla costituzione di un
Consorzio.
Diverso è il
discorso per i professionisti.
Ritengo che con
qualche piccola modifica della bozza di statuto che ti hanno mandato tu possa
stipulare tranquillamente.