consorzio volontario con attività esterna fra imprenditori, associazioni non profit e… professionisti


 

art. 2602, c.c.

 

Con il contratto di consorzio più imprenditori istituiscono una organizzazione comune per la disciplina o per lo svolgimento di determinate fasi delle rispettive imprese.

 

Il contratto di cui al precedente comma è regolato dalle norme seguenti, salve le diverse disposizioni delle leggi speciali.

 

 


 

Not. Maria Cristina Rossi

mcrossi@notariato.it

11.07.2002

 

Un comune intende costituire un consorzio di promozione turistica, qualificato nella delibera e nello statuto approvato come consorzio volontario con attività esterna, ai sensi dell’art. 2602 sgg., c.c.

 

Al consorzio possono essere ammesse… persone fisiche e giuridiche esercenti attività turistico-alberghiere, agricole, agrituristiche, attività professionali, di servizio, di credito ed economiche in genere… il Comune di… le Associazioni di Categoria dei settori economici sopradescritti… Potranno essere consorziate… associazioni, enti ed altri soggetti che svolgano attività promozionali, ricreative, culturali, sportive e di volontariato, anche senza fine di lucro”.

 

Lo scopo del consorzio è non solo la promozione, informazione e accoglienza turistica, ecc… ma anche la commercializzazione turistica, gestione di agenzie di viaggio, gestione di esercizi per la somministrazione di alimenti e/o bevande, di ostelli…

 

Secondo me non è possibile costituire un Consorzio ai sensi dell’art. 2602 C.C. a cui partecipino Associazioni di categoria e di volontariato senza fine di lucro, nonché professionisti.

E il Comune? Se il Comune, secondo il T.U. sulle autonomie locali , può essere imprenditore, allora forse il Comune può parteciparvi.      

 

Se non esistesse nello statuto il richiamo alla disciplina degli art. 2602, sarebbe  possibile pensare di costituire un “consorzio atipico”, cui partecipassero, oltre ad imprese, anche  il Comune, le Associazioni di categoria, le associazioni di volontariato anche senza fine di lucro,  professionisti, che avesse lo scopo di cui sopra?  

 

Se avete avuto la pazienza di leggere fino in fondo, Vi chiedo un consiglio, un lume, due parole contro o a favore, il conforto di una Vostra precedente esperienza.

 



 

Not. Andrea Cimino

acimino@notariato.it

12.07.2002

 

Anche le associazioni e, più in generale, le organizzazioni non profit possono svolgere attività d'impresa e assumere dunque la qualifica di imprenditori, purché gli utili siano destinati agli scopi statutari e non ripartiti tra gli associati.

 

Non mi sembra pertanto che tali enti non possano partecipare alla costituzione di un Consorzio.

 

Diverso è il discorso per i professionisti.

 

Ritengo che con qualche piccola modifica della bozza di statuto che ti hanno mandato tu possa stipulare tranquillamente.